Commissione temporanea d’inchiesta
Commissione temporanea d’inchiesta art. 193 Trattato CE
Organo nominato dal Parlamento europeo (v.) su richiesta di un quarto dei suoi membri, incaricato di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione degli Stati o della Commissione delle Comunità Europee (v.) nell’applicazione del diritto comunitario (v.). La commissione temporanea d’inchiesta cessa di esistere al momento del deposito della sua relazione.
I poteri della Commissione non inficiano le competenze attribuite alla Commissione comunitaria e alla Corte di Giustizia nell’accertamento delle inadempienze degli Stati membri (cfr. artt. 226-228 Trattato CE).
Infatti l’art. 193 fa esplicitamente salve le prerogative spettanti in materia alle altre istituzioni comunitarie; esso inoltre esclude dall’inchiesta parlamentare i fatti pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all’espletamento della procedura giudiziaria. Le modalità per l’esercizio del diritto di inchiesta sono fissate di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e della Commissione (cfr. Decisione 19 aprile 1995, n. 95/167/CE/CECA/EURATOM).
Organo nominato dal Parlamento europeo (v.) su richiesta di un quarto dei suoi membri, incaricato di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione degli Stati o della Commissione delle Comunità Europee (v.) nell’applicazione del diritto comunitario (v.). La commissione temporanea d’inchiesta cessa di esistere al momento del deposito della sua relazione.
I poteri della Commissione non inficiano le competenze attribuite alla Commissione comunitaria e alla Corte di Giustizia nell’accertamento delle inadempienze degli Stati membri (cfr. artt. 226-228 Trattato CE).
Infatti l’art. 193 fa esplicitamente salve le prerogative spettanti in materia alle altre istituzioni comunitarie; esso inoltre esclude dall’inchiesta parlamentare i fatti pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all’espletamento della procedura giudiziaria. Le modalità per l’esercizio del diritto di inchiesta sono fissate di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e della Commissione (cfr. Decisione 19 aprile 1995, n. 95/167/CE/CECA/EURATOM).